Descrizione
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
- acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
- produttori/importatori dei congegni
- altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del Comune, come previsto dalla Legge regionale 30/04/2012, n. 17, art. 1.
Come previsto dalla Legge regionale 30/04/2012, n. 17, art. 2, l'autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri da:
- istituti scolastici di qualsiasi grado
- luoghi di culto
- impianti sportivi e altri istituti frequentati principalmente da giovani
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
- strutture ricettive per categorie protette
Approfondimenti
La tipologia dei punti di vendita in cui è consentita l'installazione di apparecchi è definita dal Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD, art. 3.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Il Decreto ministeriale 18/01/2007, n. CGV/50/2007 individua il numero massimo di apparecchi (contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta un'attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", si fa riferimento al Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
Dal 1° gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):
- dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti 1. e 2. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.
I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533-ter).
L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).
L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA o l’autorizzazione per l'apertura, l’ampliamento o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico abilitano all’installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito, nel rispetto delle previsioni normative statali in materia di pubblica sicurezza (Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 62).
Tale previsione non si applica nei casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 62).