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Vendita e commercio di cose antiche ed usate

Descrizione

Per cose antiche  si intendono i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi e autoveicoli d'epoca.

Per cose usate si intendono gli oggetti privi di valore o di valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria.

Nel commercio di cose antiche e usate rientrano:

  • oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico
  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.

La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata liberamente solo se il richiedente ha già avviato un'attività di vendita e commercio (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

L'attività di vendita e commercio di cose antiche e usate non a scopo di lucro è liberamente esercitabile e pertanto non è soggetta ad alcun regime abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, comunicazione o altro).

Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.

In Comune di Sestri Levante …

A seguito della sottoscrizione dell'Intesa per l’Individuazione delle zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico per l’insediamento di attività commerciali avvenuta il 25/10/2019 l’avvio o il trasferimento di attività all'interno del perimetro territoriale in essa indicato sono soggette al regime amministrativo dell'autorizzazione.

Nella modulistica sotto riportata la dicitura “S.C.I.A.” o “segnalazione” è da intendersi “istanza”.
Occorre allegare all'istanza di autorizzazione la dichiarazione che l’attività da avviare non rientra tra quelle interdette dall'Intesa.

Si veda:

Approfondimenti

Per svolgere l'attività occorre possedere il registro di carico e scarico per cose antiche e usate, come indicato dalla Sentenza del Consiglio di Stato 02/03/2018, n. 00545/2018.

Il registro deve essere vidimato dall’autorità di Pubblica Sicurezza Locale o autividimato.

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