Descrizione
Il trasporto sanitario di pazienti infermi o infortunati può essere effettuato da parte di imprese, enti, società o associazioni.
Per poter avviare l'attività è necessario presentare domanda di autorizzazione al SUAP territorialmente competente, come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2.
Approfondimenti
Nel caso in cui l'attività venga svolta su più sedi operative in Comuni diversi, è necessario inoltrare una domanda di autorizzazione per ciascun Comune come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2, com. 3.
Nel caso in cui l'attività venga svolta su più sedi operative nel medesimo Comune è sufficiente presentare un'unica domanda di autorizzazione come previsto dalla Legge regionale 29/05/1996, n. 24, art. 2, com. 3.