Descrizione
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una fognatura pubblica devono essere autorizzati dal Comune come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 124.
Le Regioni regolano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
Le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche nella Regione Liguria sono disciplinate dalla Legge regionale 16/08/1995, n. 43.
Salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 18/02/2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Approfondimenti
Il regime transitorio per l'autorizzazione è previsto solo nel caso di avvio di un impianto, cioè nel caso di realizzazione di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di uno esistente, e soprattutto se il rilascio di un'autorizzazione allo scarico costituisce un elemento indispensabile per la costruzione di un edificio.
L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) ha il compito di supportare gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico per quanto attiene all’istruttoria tecnica.
Per ulteriori approfondimenti, consulta le linee guida.