Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Nelle vendite straordinarie l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Descrizione

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato di luglio, come previsto dalla  Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 111.

Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione ma deve essere apposto un cartello nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite.

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di un prodotto per un periodo di tempo limitato. Le vendite promozionali riguardano prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono notevolmente deprezzati.  

Per svolgere la vendita promozionale non occorre presentare nessuna comunicazione.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 110.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.