Descrizione
La morosità incolpevole è definita dalla situazione di sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione, a seguito della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
PRINCIPALI CAUSE DI MOROSITÀ’ INCOLPEVOLE
- perdita del lavoro per licenziamento
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
MODALITÀ’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Per ottenere il contributo è necessario presentare domanda su apposito modello predisposto dal Comune di Sestri Levante. L’Ufficio Casa provvederà all’individuazione degli inquilini morosi in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza, secondo i criteri definiti dalle norme legislative.
Si può presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, essendo in possesso almeno di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
- avere reddito (valore) I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- NON titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono destinati a:
- fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.