Chiedere l'assegnazione per alloggi E.R.P.

Descrizione

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), un tempo chiamati case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico. I Comuni e gli enti gestori rendono disponibili gli alloggi a coloro che ne fanno domanda e che possiedono i requisiti necessari.

L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono disciplinati dalla Legge Regionale 29/06/2004, n.10.

Gli indirizzi, i criteri nonché l’individuazione degli ambiti ottimali di utenza  (Legge Regionale 29/06/2004, n.10, art. 3, c.1, lett. b e c.) sono regolati dalla Deliberazione della Giunta regionale (Regione Liguria) 25/07/2018, n.613 .

Modalità di assegnazione di alloggio E.R.P.

Il Comune di Sestri Levante emana il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi o aggiorna le graduatorie già  esistenti, dandone pubblicità con mezzi idonei. I bandi di concorso sono aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (Legge Regionale 29/06/2004, n.10). I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. possono, durante il periodo di apertura del bando, presentare domanda indirizzata al Comune di Sestri Levante redatta su apposito modulo (scaricabile in PDF o compilabile direttamente attraverso il Servizio dedicato). Ad esito di istruttoria delle domande, viene predisposta la graduatoria provvisoria sulla base del punteggio attribuito alle condizioni valutate. L’esito delle domande avviene esclusivamente attraverso l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Genova per 30 giorni. La pubblicazione della graduatoria avviene in forma anonima, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 26, c. 4 che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla “situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. La graduatoria definitiva viene predisposta dopo la conclusione delle eventuali opposizioni pervenute e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni. La graduatoria diventa esecutiva a decorrere dal giorno successivo alla fine della pubblicazione e rimane in vigore fino alla pubblicazione della graduatoria del successivo bando di concorso. Dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria definitiva, l’Ufficio Casa inizia ad assegnare gli alloggi disponibili, previa verifica della permanenza dei requisiti di accesso, tenendo conto sia della tipologia dell’alloggio sia della composizione del nucleo familiare stesso.

 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE

 

  1. Avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
  2. Avereresidenza anagrafica o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno 5 anni nel bacino di utenza “O” (Comune di Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè, Sestri Levante).

Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

Inoltre, tramite il Comune di residenza, possono partecipare al presente bando anche i residenti o coloro che svolgono un attività esclusiva o principale nei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza “O” per l’assegnazione di alloggi di erp.

  • Limiti alla titolarità di diritti reali
  1. Non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito territoriale provinciale.
  2. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli Immobili, sia superiore al valore medio, incrementato del 20% degli alloggi ERP presenti nel bacino di utenza “O” pari ad € 112.044,84 .
  3.  Non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di presentazione della domanda, la documentazione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 3, c. 4 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.
  4. Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico; è consentita, peraltro, la partecipazione al bando qualora la perdita dell’alloggio sia avvenuta volontariamente e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell’abitazione, con le seguenti precisazioni:
  5.  Non può partecipare al bando di concorso:
  • colui che ha subito  un  provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall’assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;
  • il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l’occupazione  abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto. Non può partecipare al bando di concorso, l’occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un  provvedimento di rilascio dell’alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;
  • il soggetto precedentemente  assegnatario  di  alloggio  ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai  sensi della Legge 08/08/1977,n . 513 o della Legge 24 /12/1993, n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

 

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell’alloggio precedentemente occupato.

 

  • Non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; salvo che l’immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.
  • Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
  • Possedere un ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159 e relative modalità applicative) dell’intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore ad € 20.000,00.Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.
In Comune di Sestri Levante …

 le domande per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si presentano durante il periodo di apertura del relativo bando.

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